Supplenze Ata a supporto PNRR: si rispettano la legge e il contratto

Con la nota congiunta 2981 del 25 ottobre 2023 a firma dei Capi dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e del sistema educativo di istruzione e di formazione, a seguito delle ripetute richieste avanzate dalla FLC CGIL, finalmente si fa chiarezza sulle regole a cui le scuole debbono attenersi per il conferimento delle supplenze al personale Ata a supporto delle attività  previste per il PNRR. Le precisazioni contenute nella nota sono molto significative e vanno della direzione sostenuta dalla FLC sin dal primo momento. Evidenziamo le più importanti.
Per il conferimento delle supplenze si fa riferimento al Regolamento delle supplenze Ata di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430. Sarà  possibile frazionare i posti, nel limite massimo delle 36 ore settimanali.
La cumulabilità  di diversi rapporti di lavoro sarà  consentita secondo quanto indicato dal Regolamento sulle supplenze Ata.
Le sostituzioni del personale assente saranno possibili a partire dal congedo di maternità  -astensione obbligatoria e d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza previa autorizzazione degli uffici scolastici regionali.
Il Sidi sarà  configurato per consentire alle scuole una gestione dei contratti coerente con le indicazioni contenute nella nota in questione.
Il cambio di profilo rispetto alla richiesta effettuata dalle scuole tramite monitoraggio sarà  consentito esclusivamente per la variazione da assistente a collaboratore scolastico e non viceversa.
Si chiude cosi positivamente e grazie all’intervento della FLC CGIL una questione che aveva messo in grande difficoltà  le scuole. Rivendichiamo questo risultato avendo fin dal momento sostenuto l’assoluta inderogabilità  delle leggi e del CCNL.