Mobilità  scuola 2016/2017: docenti, come e quando presentare la richiesta di conciliazione

Chi fosse interessato (per evitare di adire direttamente il Giudice con i rischi e costi connessi) potrà  presentare una richiesta di conciliazione all’ATP presso cui ha inoltrato la domanda di mobilità  il quale, su indicazione del MIUR e con il supporto del sistema informatico dello stesso, esaminerà  la fondatezza delle motivazioni addotte alla base della suddetta richiesta e proporrà , se le ragioni sono fondate, una possibile soluzione. Questa potrà  consistere o nell’attribuzione del trasferimento richiesto, oppure in una soluzione comunque migliorativa rispetto a quella avuta. Se il docente accetterà  e sottoscriverà  la proposta di conciliazione, la questione verrà  chiusa (ed il docente non potrà  più adire, successivamente, il Giudice). In caso di mancata accettazione e sottoscrizione della proposta, il docente potrà  sempre andare dal Giudice a chiedere giustizia.
La richiesta di conciliazione deve essere depositata (o inviata per raccomandata a.r.) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti. 
I  15 gg. di tempo massimo decorrono, per la primaria, a far data dal 29 luglio 2016 e, quindi, la richiesta va presentata all’ufficio del contenzioso dell’ATP competente entro e non oltre il 13 agosto 2016 (le altre date di scadenza: 10 agosto per l’infanzia e 18 agosto per la secondaria di primo grado).
Consigliamo anche a coloro che già  avessero presentato reclamo di presentare ugualmente la richiesta di conciliazione, all’indirizzo e nei termini sopra indicati.
Per la formulazione della richiesta di conciliazione vogliate contattarci presso il nostro sportello di Udine oppure inviate una mail all’indirizzo: flcudine@gmail.com       
Ulteriori informazioni ed approfondimenti al seguente link.